IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL COMUNE DI ROCCAVERANO
NOVITA' DAL 2025
NOTA ILLUSTRATIVA
Imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ROCCAVERANO (Deliberazione C.C. n° 09 del 25/03/2019) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, cultura, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Chi paga l’imposta?
Chi non è residente e pernotta nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio comunale di ROCCAVERANO, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.
Quanto si paga?
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di
7 (SETTE) pernottamenti consecutivi ed è differenziata come nella sottostante tabella:
Strutture alberghiere
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Fino a 3 stelle
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€ 1,80
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Da 4 stelle
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€. 3.00
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Settore extra-alberghiero:
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Esercizi di affittacamere e locande
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€. 1,30
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Bed & Breakfast
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€. 1,30
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Locazioni turistiche
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€. 1,30
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Case e appartamenti per vacanze e residence
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€. 1,30
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Case per ferie
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€. 1,30
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Ostelli
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€. 1,30
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Residenze di campagna
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€. 1,30
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Campeggi
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€. 1,30
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Villaggi Turistici
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€. 1,30
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Agriturismi
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€. 1,30
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Chi è esente?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
e) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
h) il Comune di ROCCAVERANO nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
Come si versa l’imposta al Comune?
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di ROCCAVERANO delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:
- Versamento di Tesoreria: presso lo sportello della Tesoreria Comunale (qualsiasi sportello della C.R.ASTI)
- bonifico intestato al Comune su Iban: IT80 R060 8510 3160 0000 0020 936
I gestori delle strutture ricettive sono qualificati quali “Agenti contabili” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto sono tenuti a presentare OBBLIGATORIAMENTE entro il 30 Gennaio di ogni anno il Conto di Gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello ministeriale n. 21,