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Imposta di soggiorno - Novità

Nuove tariffe 2025

Data:
Giovedì, 02 Gennaio 2025
Imposta di soggiorno - Novità

Descrizione

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL COMUNE DI ROCCAVERANO
NOVITA' DAL 2025

 NOTA ILLUSTRATIVA

Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ROCCAVERANO (Deliberazione C.C. n° 09 del 25/03/2019) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, cultura, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi paga l’imposta?

Chi non è residente e pernotta nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio comunale di ROCCAVERANO, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

 Quanto si paga?

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di

7 (SETTE) pernottamenti consecutivi ed è differenziata come nella sottostante tabella:

 

Strutture alberghiere

 

Fino a 3 stelle

€ 1,80

Da 4 stelle

€. 3.00

Settore extra-alberghiero:

 

Esercizi di affittacamere e locande

€. 1,30

Bed & Breakfast

€. 1,30

Locazioni turistiche

€. 1,30

Case e appartamenti per vacanze e residence

€. 1,30

Case per ferie

€. 1,30

Ostelli

€. 1,30

Residenze di campagna

€. 1,30

Campeggi

€. 1,30

Villaggi Turistici

€. 1,30

Agriturismi

€. 1,30

 

Chi è esente?

 Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
e) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
h) il Comune di ROCCAVERANO nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

 Come si versa l’imposta al Comune?

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di ROCCAVERANO delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:

 

 

  • Versamento di Tesoreria: presso lo sportello della Tesoreria Comunale (qualsiasi sportello della C.R.ASTI)

 

  • bonifico intestato al Comune su Iban: IT80 R060 8510 3160 0000 0020 936

 

I gestori delle strutture ricettive sono qualificati quali “Agenti contabili” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto sono tenuti a presentare OBBLIGATORIAMENTE entro il 30 Gennaio di ogni anno il Conto di Gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello ministeriale n. 21, 


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Imposta di soggiorno - Novità

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

02/01/2025 16:42




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