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Imposta di soggiorno

In vigore dal 1° giugno 2019.

Data:
Martedì, 02 Aprile 2024
Imposta di soggiorno

Descrizione

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL COMUNE DI ROCCAVERANO

 NOTA ILLUSTRATIVA

 Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ROCCAVERANO (Deliberazione C.C. n° 09 del 25/03/2019) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, cultura, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

 Chi paga l’imposta?

Chi non è residente e pernotta nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio comunale di ROCCAVERANO, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

 Quanto si paga?

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di

5 (CINQUE) pernottamenti consecutivi ed è differenziata come nella sottostante tabella:

 

Strutture alberghiere

 

Fino a 3 stelle

€ 1,00

Da 4 stelle

€. 1,50

Settore extra-alberghiero:

 

Esercizi di affittacamere e locande

€. 0,80

Bed & Breakfast

€. 0,80

Locazioni turistiche

€. 0,80

Case e appartamenti per vacanze e residence

€. 0,80

Case per ferie

€. 0,80

Ostelli

€. 0,80

Residenze di campagna

€. 0,80

Campeggi

€. 0,80

Villaggi Turistici

€. 0,80

Agriturismi

€. 0,80

 Chi è esente?

 Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  1. a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  3. c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  4. d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  5. e) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
  6. f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  7. g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
  8. h) il Comune di ROCCAVERANO nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
  9. i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di ROCCAVERANO delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. 

 NOVITA' DA AGENZIA ENTRATE - LEGGERE ALLEGATI


Documenti allegati

Immagini

Imposta di soggiorno

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

02/04/2024 08:31




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