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Descrizione

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL COMUNE DI ROCCAVERANO

 NOTA ILLUSTRATIVA

 Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ROCCAVERANO (Deliberazione C.C. n° 09 del 25/03/2019) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, cultura, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

 Chi paga l’imposta?

Chi non è residente e pernotta nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio comunale di ROCCAVERANO, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

 Quanto si paga?

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di

5 (CINQUE) pernottamenti consecutivi ed è differenziata come nella sottostante tabella:

 

Strutture alberghiere

 

Fino a 3 stelle

€ 1,00

Da 4 stelle

€. 1,50

Settore extra-alberghiero:

 

Esercizi di affittacamere e locande

€. 0,80

Bed & Breakfast

€. 0,80

Locazioni turistiche

€. 0,80

Case e appartamenti per vacanze e residence

€. 0,80

Case per ferie

€. 0,80

Ostelli

€. 0,80

Residenze di campagna

€. 0,80

Campeggi

€. 0,80

Villaggi Turistici

€. 0,80

Agriturismi

€. 0,80

 Chi è esente?

 Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  1. a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  3. c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  4. d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  5. e) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
  6. f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  7. g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
  8. h) il Comune di ROCCAVERANO nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
  9. i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di ROCCAVERANO delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. 



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